Ci arrivano segnalazioni che dicono che la deducibilità dal reddito personale dei contributi volontari del lavoratore prevista dal
D.lgs 252/05 art. 8 comma 2
"I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57"
valga solo per i fondi di categoria (gestiti dai sindacati e dalle associazioni dei datori di lavoro).
Il problema sembrano essere le Istruzioni per la compilazione di UNICO PF pag.84
Oneri per le forme pensionistiche complementari
"RIGO RP24
la casella 1 è riservata all’individuazione di situazioni particolari per le quali sono previsti differenti limiti di deducibilità rispetto a quelli ordinari.
A tal fine, indicare nella casella uno dei seguenti codici:
3 per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (ad esempio fondi pensione previsti da contratti di lavoro) o, sebbene istituito, non sia ancora operante dopo 2 anni, ovvero nel case la parte istitutiva del fondo sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori
- per i soggetti iscritti a fondi di previdenza negoziale la cui fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori.
4 per i lavoratori dipendenti che in presenza di un fondo negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale non operativo nel biennio."
Attenzione perchè la materia è complessa e tecnica, è facile confondersi.
Leggi con attenzione, nel PDF le parti problematiche sono evidenziate con un cerchio.
In sostanza, se nel rigo RP24 la casella 5 è vuota(e quindi il TFR non era conferito ai fondi di categoria, caso che capita a dipendenti che decidono di non conferire il TFR), allora se il lavoratore non ha aderito al fondo negoziale (gestito da sindacati e datori di lavoro), deve indicare il codice 4 nella casella 1.
E' un caso che puo' verificarsi, di un dipendente che lascia il TFR in azienda, ma da' contributi volontari a un fondo o ad una polizza assicurativa.
Ma se il codice e' 4, allora la deduzione è 0.
Cioè, detto in parole piu' semplici, se si aderisce al fondo negoziale di categoria c'e' la deduzione dal reddito personale per i contributi volontari, altrimenti no.
La cosa sembra incredibile e speriamo di esserci sbagliati.
Non sappiamo cosa accadrà nel 2007, anche perche' sono tutte leggi nuove e vanno interpretate, ci saranno forse circolari dei ministeri competenti per spiegare.
Ma, poiche' gia' sappiamo che:
- il contributo aggiuntivo obbligatorio del datore di lavoro vale solo se destinato ai fondi negoziali di categoria,
- la portabilità di questo contributo è limitata anche qui solo ai fondi di categoria,
non ci stupirebbe che la deducibilità dei contributi valga solo, nella realtà, per i fondi di categoria..
Inoltre, ci segnalano casi di lavoratori che avevano fatto una polizza assicurativa pensionistica e non esisteva ancora il fondo negoziale di quella categoria, quindi il codice a riga 1 era 3 e potevano dedurre.
Poi dopo qualche anno è nato il fondo negoziale, il loro codice è diventato automaticamente 4 e hanno perso la deducibilità.
Incredibile, ma vero.
Questa stessa cosa potrebbe accadere anche per i fondi aperti.
La legge DEVE essere uguale per tutti, non è giusto che ci siano situazioni di privilegio. Saranno poi i lavoratori a decidere cosa è più conveniente per loro.
Se qualcuno ha maggiori informazioni, le metta nei commenti.
Grazie



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