Se entro il 30 giugno 2007 non avrai deciso cosa fare del tuo TFR maturato dal 1 gennaio 2007, vale la regola del silenzio-assenso, disciplinata dall'art. 8 comma 7 lettera b) del Decreto Legislativo n. 252/2005 e la legge deciderà al tuo posto.
I fatti
Ministero Del Lavoro e Della Previdenza Sociale, Decreto 30 gennaio 2007 . Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando
Art. 1.
Modalità di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando
comma 2 b)
in caso di mancata manifestazione della volonta' entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto legislativo n. 252/2005
Decreto legislativo n. 252/2005
Disciplina delle forme pensionistiche complementari
Art 8
Finanziamento
comma 7, lettera b)
modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;
Nostro commento
La regola del silenzio-assenso prevede che, se il lavoratore non decide entro il 30 giugno 2007 cosa fare del suo TFR:
- a) se esiste un fondo di categoria negoziale, il TFR va automaticamente lì;
- b) se non c’è un fondo a cui ricondurre univocamente il TFR, allora si destina al Fondo a cui aderiscono la maggior parte dei dipendenti;
- c) altrimenti va in un apposito fondo presso l'INPS.
E' quindi estremamente importante che i lavoratori dipendenti del settore privato decidano entro il 30 giugno 2007
- se lasciare il TFR in azienda,
- se destinarlo a un fondo di previdenza complementare.
La scelta avviene mediante dei moduli previsti da un decreto del Ministero del Lavoro.
Se non scegli te, la legge lo fa al tuo posto e non potrai più tornare indietro (cioè decidere di lasciare il TFR in azienda).
Se entro il 30 giugno 2007 non sei sicuro di quale forma di previdenza complementare scegliere, compila in ogni caso il modulo dicendo di lasciare il TFR in azienda, perché in un secondo momento (dopo il 30 giugno 2007) potrai decidere se far confluire il TFR ad un fondo di previdenza complementare.
Webliografia:
Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200) integrato con le novità della legge Finanziaria 2007
Gazzetta Ufficiale N. 26 del 1 Febbraio 2007
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Decreto 30 gennaio 2007
Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).



Ultimi commenti